IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1992,   n.   2797,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 20 giugno 1935,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto    il    decreto   ministeriale   relativo   all'approvazione
dell'ordinamento didattico  del  diploma  universitario  in  data  23
luglio 1993;
  Rilevata  la  necessita'  di  apportare  le modifiche di statuto in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17  del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  con la quale e' stato
istituito al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica ed in particolare l'art. 16, relativo alle  modifiche  di
statuto;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
Autorita' Accademiche di questo Ateneo;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con  i  decreti
sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                               Art. 1.
                               CAPO V
                   FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE
                         FISICHE E NATURALI
  Art.  61.  - La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
conferisce:
    a) la laurea in matematica;
    b) la laurea in fisica;
    c) la laurea in chimica;
    d) la laurea in chimica industriale;
    e) la laurea in scienze naturali;
    f) la laurea in scienze biologiche;
    g) la laurea in scienze geologiche;
    h) la laurea in scienze ambientali;
    i) il diploma in metodologie fisiche.
  Gli articoli dal 566 al 571 compreso sono soppressi.
  Dopo l'art. 140 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli  con  il
conseguente spostamento della numerazione successiva.
            DIPLOMA UNIVERSITARIO IN METODOLOGIE FISICHE
             (Istituzione e durata del corso di diploma)
  Art.  141.  -  Il  corso  di  diploma  ha  lo scopo di fornire agli
studenti adeguata  conoscenza  di  metodi  e  contenuti  culturali  e
scientifici   orientata   al   conseguimento  del  livello  formativo
richiesto dall'area professionale di addetto alla  strumentazione  ed
al suo uso in laboratori industriali, di servizio e di ricerca.
  In  particolare  il corso di diploma fornira' competenze specifiche
diretta a:
   uso corretto di strumentazione fisica, soprattutto nelle sue forme
specialistiche, dedicate ed automatizzate;
   utilizzo  con  valutazione  critica,  delle  tecnologie  e   della
strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati;
   uso  di  metodi  diagnostici,  frutto  di applicazioni strumentali
delle piu' recenti scoperte scientifiche.
  La durata del corso di diploma stabilita in anni tre.
  Al compimento degli studi viene conseguito il titolo  di  diplomato
in "Metodologie fisiche".
  Art.  142  (Accesso  al  corso diploma). - L'iscrizione al corso e'
regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli
studi universitari.
  Il numero degli iscritti a  ciascun  anno  di  corso  e'  stabilito
annualmente  dal  senato accademico, sentito il consiglio di facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali, in  base  alle  strutture
disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri
generali  fissati  dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della  legge
n. 341/90.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio di facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
  Art.  143 (Corsi di laurea e diploma affini - Riconoscimenti). - Ai
fini del proseguimento degli studi il corso di diploma  universitario
di  cui  all'art.  1  e'  riconosciuto  affine  ai corsi di laurea in
fisica, in astronomia ed in scienze dei materiali.
  Nell'ambito  dei  corsi  affini,  la  facolta'   riconoscera'   gli
insegnamenti  seguiti  con  esito  positivo avendo riguardo alla loro
validita' culturale, propedeutica o professionale per  la  formazione
richiesta  dal  corso  al  quale  sono  chiesti  il  trasferimento  o
l'iscrizione. In tale occasione la facolta' di  scienze  matematiche,
fisiche   e   naturali  stabilisce,  salvo  colloqui  integrativi  su
contenuti  specifici,  e  fermo   restando   l'equivalenza   di   due
semestralita'   ad  una  annualita',  i  moduli  che  possono  essere
riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro  dei  corsi  ed  indica
l'anno di corso cui lo studente puo' iscriversi.
  Art.  144  (Articolazione  del  corso  degli  studi). - L'attivita'
didattica complessiva comprende non meno di 500 ore per anno. Essa e'
comprensiva delle esercitazioni, teoriche e di laboratorio, seminari,
corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche,
prove  parziali  di  accertamento,  correzione   e   discussione   di
elaborati,  ecc.  In ogni caso non meno di 120 per anno devono essere
dedicate ad attivita' pratiche di  laboratorio  o  di  tirocinio.  Le
attivita'  corrispondenti ai due moduli di laboratorio del terzo anno
possono essere  svolte  anche  presso  qualificati  enti  pubblici  e
privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.
  Art.  145  (Ordinamento  didattico).  - L'ordinamento didattico che
segue e' formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come
insiemi  di  discipline  scientificamente  affini   raggruppate   per
raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. Il piano di studi
si  struttura  in  moduli (di non meno di 50), siano essi relativi ad
insegnamenti propedeutici  ovvero  di  specialita'  e  di  indirizzo.
Nell'affidare  un  insegnamento  la  facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali puo' deliberare di accorpare 2 moduli in un  unico
insegnamento di non meno di 100 ore.
                        LA FORMAZIONE DI BASE
                             (19 moduli)
                           Area matematica
  Lo  studente  deve  acquisire  i  concetti  di  base  della analisi
matematica e dell'informatica.
  Tali contenuti possono trovarsi negli  insegnamenti  di  matematica
(A01B, A02A, A02B, A03X, A04A) e di informatica (K05B).
  Sono  obbligatori sei moduli da scegliersi all'interno dei seguenti
settori disciplinari:
   A01B - Geometria;
   A02A - Analisi matematica;
   A02B - Probabilita' e statistica matematica;
   A03X - Fisica matematica;
   A04A - Analisi numerica;
   K05B - Informatica.
                             Area fisica
  Lo  studente  deve  acquisire  i  concetti  generali  della  fisica
generale,   le  tecniche  di  laboratorio,  in  particolare  ottiche,
elettroniche ed informatiche  ed  alcune  conoscenze  di  base  della
fisica moderna.
  Sono   obbligatori   dodici   moduli   di  cui  almeno  quattro  di
laboratorio,  da  scegliersi   all'interno   dei   seguenti   settori
disciplinari:
   B01A - Fisica generale;
   B01B - Fisica;
   B02A - Fisica teorica;
   B03X - Struttura della materia;
   B04X - Fisica nucleare;
   K01X - Elettronica.
                            Area chimica
  E'  obbligatorio un modulo in cui si forniscano alcune informazioni
di base di:
   C03X - Chimica generale ed inorganica.
               FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI INDIRIZZO
  Sulla base delle esigenze e competenze locali, sei moduli  (di  cui
almeno  due  di  laboratorio)  saranno scelti all'interno dei settori
disciplinari inizianti con A, B, C, D e K, al fine  di  specializzare
la formazione in uno dei seguenti indirizzi:
   misure e tecniche fisiche di laboratorio;
   tecniche fisiche dei dispositivi elettronici e optoelettronici;
   tecniche fisiche di diagnostica medica e biomedica;
   tecniche fisiche di diagnostica e controllo ambientale;
   tecniche fisiche di studio e conservazione dei beni culturali;
   fisica sanitaria;
   problematiche fisiche e tecniche computazionali.
  Per  il  raggiungimento  del  monte  complessivo  di  ore  indicate
all'art. 4,  le  facolta'  possono  attivare  altri  moduli  oltre  i
venticinque indicati.
  Art.  146 (Esame di diploma). - L'esame di diploma, cui lo studente
accede dopo aver svolto le attivita' previste all'art.  4,  tende  ad
accertare la preparazione di base e professionale del candidato. Esso
comprende  la  discussione  di  un elaborato preparato dallo studente
sull'attivita'   da   lui   svolta   nell'ambito   del    laboratorio
specialistico  del  terzo  anno  e dei corsi specifici dell'indirizzo
prescelto.
  Art. 147 (Regolamento dei corsi di diploma).  -  I  consigli  delle
competenti    strutture    didattiche   determinano,   con   apposito
regolamento, in conformita'  del  regolamento  didattico  di  Ateneo,
l'articolazione  del corso di diploma, in accordo con quanto previsto
dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.
  In particolare, nel regolamento  sara'  riportato  il  piano  degli
studi,  nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di
area disciplinare di cui all'art. 5.
  Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:
   i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari ed  integrati)
con le relative denominazioni, che potranno essere scelte dai settori
disciplinari, con le qualificazioni ritenute piu' opportune, quali I,
II,  istituzioni,  avanzato,  progredite, esercitazioni, laboratorio,
sperimentazioni, nonche' tutte le altre  che  giovino  a  determinare
piu' esattamente il livello ed il contenuto didattico:
   le propedeuticita' di esame;
   la durata di ciascun corso di insegnamento;
   la   collocazione   degli   insediamenti  nei  successivi  periodi
didattici;
   le prove di valutazione degli studenti;
   i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Parma, 31 ottobre 1994
                                               Il rettore: OCCHIOCUPO